Regolamento MDR

Il regolamento europeo sui dispositivi medici

Il regolamento UE 2017/745 (Regolamento MDR, acronimo che sta per Medical Device Regulation) ha modificato le norme relative alla produzione e commercializzazione di dispositivi medici

La prima disciplina dei dispositivi medici risale agli anni ’90, quando vennero emanate tre direttive sul tema: Direttiva 90/385/CEE, Direttiva 93/42/CEE e Direttiva 98/79/CEE. La ne­ cessità di cambiare queste direttive ha portato poi all’emana­ zione del regolamento UE 2017/745.

l regolamento MDR rafforza le procedure di valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato dei DM, introducendo al contempo disposizioni che garantiscono la loro tracciabilità. Esso fissa degli standard elevati di qualità e sicurezza dei DM al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza relative a tali prodotti.

Infine, nel MDR, si presta particolare attenzione all’identificazio­ ne degli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura dei dispositivi medici e alle rispettive responsabilità.

Regolamento MDR

timeline

5 MAGGIO 2017

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE

timeline

25 MAGGIO 2017

Entrata in vigore

timeline

3 APRILE 2020

Data di applicazione

timeline

26 MAGGIO 2020

Data di applicazione

timeline

26 MAGGIO 2021

Nuova data di applicazione

Regolamento MDR

Cosa c’è da sapere

Una delle prime attività che il fabbricante deve svolgere è decide­re se, alla luce del regolamento MDR, un prodotto rientra o meno nella definizione di dispositivo medico e capire se è cambiata la classe di rischio.

 

A tale proposito va evidenziato che il regolamento 2017/745 con­tiene una definizione di dispositivo medico più ampia rispetto al passato.
Esso si applica così ad una serie di prodotti che non hanno una destinazione di uso medico ma che, per ragioni di sicurezza, si è preferito includere nella nozione di DM (per esempio: lenti a con­tatto non correttive, apparecchiature per la liposuzione o laser per la rimozione dei peli ecc.).

Inoltre il regolamento MDR definisce meglio cosa si intende per nanomateriale e regola in maniera molto più dettagliata la classe di rischio dei dispositivi che incorporano i nanomateriali.
Una delle maggiori novità del regolamento MDR è poi la regola­mentazione, molto più precisa, degli obblighi e responsabilità in capo ai cosiddetti operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore, distributore.

Fabbricanti, mandatari, importatori e distributori non sono più meri soggetti di una catena commerciale, ma diventano protagonisti attivi della sicurezza del dispositivo, per tutta la vita dello stesso.

fabbricante

FABBRICANTE

Commercializza un DM conforme al MDR, a proprio nome o marchio commerciale.

mandatario

MANDATARIO

Svolge le attività definite nel mandato per conto di un fabbricante che ha sede fuori dall’UE.

importatore

IMPORTATORE

Immette sul mercato dell’UE un DM conforme al MDR, proveniente da un Paese terzo

distributore

DISTRIBUTORE

Mette a disposizione sul mercato UE un DM conforme al MDR, fino al momento della messa in servizio.

Mask group 1

Ma cosa fa il PRRC in concreto?

Si tratta di un “garante interno” che deve garantire la supervisione della fabbricazione dei dispositivi, sorvegliare la post commercializzazione dei DM e vigilare.

Tutti i compiti del PRRC sono contenuti nell’articolo 15 del regolamento MDR.

Regolamento MDR

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